Si può far ricorso a questo tipo di istituto soltanto nei casi tassativamente previsti dall’Art. 44 L.184/193 e l’adottato antepone al proprio il cognome dell’adottante.
I genitori biologici dell’adottando devono prestare il proprio assenso.
I casi indicati dalla norma sono relativi a:
- persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
- i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art.3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;
- constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l’adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato. Non è richiesta l’assistenza legale.
Tutti gli atti e i documenti allegati alla domanda vanno prodotti in carta libera e vanno presentati personalmente in Cancelleria.