COSA È
È un ricorso che ha lo scopo di verificare se un genitore viola/trascura i suoi doveri o ne abusa, con grave pregiudizio del figlio minore. All’esito, il giudice minorile può limitare la capacità del genitore o nei casi più gravi dichiararne la decadenza.
CHI LO PUÒ RICHIEDERE
I soggetti legittimati sono i genitori, i parenti, il Pubblico Ministero Minorile su segnalazione di operatori o altre Autorità.
DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile
QUANTO COSTA
Esente dal contributo unificato, si paga una marca da bollo da 27 euro per diritti di cancelleria.
FONTI LEGISLATIVE
Art. 330 codice civile – Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli
1. Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
2. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Art. 333 codice civile – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli
1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.