Misure rieducative

La Competenza Amministrativa del Tribunale per i Minorenni riguarda le misure rieducative e trova la sua fonte nel R.D.L. 20/7/1934 n. 1404, recentemente riformato.

Art. 25 – ” Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l’attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali”.

Vengono ascoltati il minore, che può essere anche non imputabile, ed i genitori o il tutore, e viene definito un progetto educativo al quale il minore deve attenersi. Tale progetto può riguardare vari aspetti della sua vita: l’istruzione, l’attività lavorativa, l’utilizzo del tempo libero (ad esempio prescrivendo di non frequentare determinati ambienti o locali), oppure eventuali percorsi terapeutici, come il sostegno del SERT o di un servizio di psicologia.
Il progetto non interviene direttamente sulle carenze educative dei genitori – che pure possono costituire la causa dei comportamenti problematici – ma si concentra sulle condotte del minore, che appare privo di regole e a rischio di coinvolgimento in contesti devianti.
Lo scopo è dunque quello di prevenire comportamenti illeciti, orientando il percorso di crescita del minore verso modelli positivi e rispettosi della legalità.