La competenza civile del Tribunale per i Minorenni, a seguito della riforma c.d. Cartabia, ha subito modifiche significative. Non più limitata alla sola volontaria giurisdizione, la normativa entrata in vigore nel marzo 2023 ha introdotto un rito unico condiviso con le procedure di separazione e divorzio davanti al Tribunale Ordinario, di tipo contenzioso. Il riparto di competenze, in attesa della entrata in vigore del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, è determinato dalla prima iscrizione a ruolo: entrambi gli uffici, infatti, possono essere chiamati a trattare questioni riguardanti minori/figli e i rapporti tra gli adulti in relazione ad essi.
Attualmente, il Tribunale per i Minorenni continua a occuparsi delle situazioni familiari pregiudizievoli per i minori:
- inadempimenti agli obblighi genitoriali (art. 147 c.c.);
- condotte di inadeguatezza educativa (artt. 330 ss. c.c.);
- rapporti con gli ascendenti (nuovo art. 317-bis c.c.).
Quando l’interesse del minore entra in conflitto con quello dei genitori, il Tribunale può nominare un curatore speciale, anche solo per lo svolgimento della specifica attività oggetto del conflitto.
Dalla dichiarazione dello stato di abbandono alla presentazione delle domande di idoneità all’adozione internazionale e di disponibilità all’adozione nazionale, il giudice minorile ha competenza esclusiva e può impartire prescrizioni di comportamento e allontanare il minore dalla famiglia inadeguata affidandolo a una struttura, a un’altra famiglia o anche a una sola persona. Accertato lo stato di abbandono, il Tribunale può emettere sentenza di adottabilità, interrompendo definitivamente i rapporti con la famiglia naturale.
Nell’ampio concetto di tutela del benessere psicofisico del minore rientra sicuramente il nullaosta al permesso straordinario di soggiorno da rilasciarsi ai genitori di minori stranieri giunti in Italia per motivi di salute (art.31 D.lgs. 286/1998). Nella stessa ottica va valutata l’interdizione del minore infermo di mente nel corso dell’ultimo anno della minore età (o l’inabilitazione se la sua condizione è meno grave; art. 416 c.c.).
Dal marzo 2018 i Tribunali per i Minorenni sono competenti in via esclusiva sui Minori Stranieri Non Accompagnati. Rispetto agli altri Stati europei l’Italia è stata il primo Paese ad adottare norme specifiche rivolte all’accoglienza a all’integrazione dei migranti minorenni, ad oggi contenute nel T.U. Immigrazione e nella legge 47/2017 (c.d. legge Zampa), modificata dal D.Lgs. 220/2017. L’art. 11, in particolare, disciplina la figura del tutore volontario, la cui nomina ora è affidata al Tribunale per i Minorenni anziché ai Giudici Tutelari per evitare l’avvio di un doppio procedimento presso due distinti uffici giudiziari. La procedura di tutela si svolge parzialmente in forma monocratica (cfr. nomina del tutore volontario) e parzialmente in forma collegiale (cfr. ratifica delle misure di accoglienza, affidamento al Servizio Sociale per il prosieguo dei progetti fino a ventuno anni). Per tutto ciò che non è previsto dalle leggi speciali soprattutto in relazione alla figura e ai compiti del tutore si fa riferimento alle norme generali contenute nel Codice Civile.