RegIndE – Iscrizione per depositi in PCT

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi PEC dei soggetti abilitati esterni:

  1. appartenenti ad un ente pubblico
  2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
  3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o Enti pubblici

Gli ordini professionali o gli enti pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all’ordine/ente utilizzando la procedura descritta nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici.

Le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1 comma 2 del D. Lg.vo165/2001) dotate di una autonoma soggettività processuale possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati appartenenti all’amministrazione utilizzando la procedura descritta nella scheda Registrazione indirizzi elettronici e dipendenti da parte di Pubbliche Amministrazioni (art 16 c. 12 DL 179/12)

Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di ‘difensore’ è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall’ordine professionale o dall’ente di appartenenza.