Richiesta copie di un fascicolo civile

CHI LO PUÒ RICHIEDERE
Le parti, o i loro difensori, possono esaminare gli atti ed i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio ed in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservando le disposizioni di legge sul bollo ( art 76 disp. att. c.p.c.). La richiesta di copia potrà essere presentata dall’avente diritto, dal suo difensore o da persona munita di delega compilando l’apposito modulo.

DOVE SI RICHIEDE
Cancelleria Civile

QUANTO COSTA
Ai sensi dell’art. 267 D.P.R. 115/2002, per il rilascio delle copie e dei certificati è dovuto, da parte del richiedente, “il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella allegata al Testo unico in materia di spese di giustizia”. Il pagamento del diritto va effettuato mediante la consegna di apposite marche. Tale diritto, come stabilito dal D.P.R. 115/2002, varia a seconda del numero di pagine della copia, dalla eventuale certificazione di conformità all’originale o alla urgenza.
L’art. 274 dello stesso D.P.R stabilisce che “la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata da ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.