Il Tribunale per i Minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede della Corte d’Appello.
Ha trovato la sua prima disciplina organica con il r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404. Successivi interventi normativi ne hanno definito l’attuale assetto (in particolare la L. 27 dicembre 1956 n. 1441), e ne hanno ampliato la competenza, soprattutto in ambito civile. Tra questi, si ricordano la Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) e la Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori).
Il Tribunale per i Minorenni è composto, in sede collegiale, da due giudici di carriera (un Presidente ed un giudice, che costituiscono la c.d. parte togata), e da due giudici onorari (un uomo ed una donna) esperti, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia.
Il ruolo dei giudici onorari è essenziale e caratterizza la specializzazione del Tribunale per i Minorenni: grazie alle loro competenze, i giudici togati possono acquisire una conoscenza più approfondita delle situazioni sottoposte all’esame e adottare provvedimenti adeguati, specialmente nei casi segnati da fragilità o patologie. Essi contribuiscono, inoltre, a cogliere gli aspetti problematici della crescita del minore – dall’infanzia all’adolescenza – in relazione al contesto socio-familiare.
I giudici onorari, pertanto, affiancano i giudici togati nelle loro funzioni, sia nella attività istruttoria, sia nella composizione del collegio. Vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Una delle caratteristiche del Tribunale per i Minorenni è, pertanto, la sua particolare composizione nel momento decisionale: il collegio è formato da quattro giudici, sempre presenti nelle procedure civili e nel dibattimento penale, mentre nell’udienza preliminare il collegio è composto da tre giudici: un togato e due onorari.
Tale composizione comporta la positiva necessità di approfondita discussione in camera di consiglio in ordine alle questioni in esame, quando non vi sia sin dall’inizio unanimità o maggioranza concorde nella decisione. È importante sottolineare che le norme sulle procedure minorili prevedono che tutti i provvedimenti del giudice minorile siano adottati dal collegio. L’unica eccezione è rappresentata dalla procedura per la dichiarazione di adottabilità, che consente al Presidente o a un giudice delegato di emettere provvedimenti provvisori in caso di urgente necessità; tuttavia, questi devono essere riesaminati dal Tribunale in sede collegiale entro 30 giorni (con possibilità di conferma, modifica o revoca). Il legislatore, infatti, consapevole della delicatezza delle decisioni che incidono sulla vita dei minori, ha previsto che ogni provvedimento sia collegiale e che il giudice istruttore sia affiancato, in fase decisoria, da un altro giudice togato e da due giudici onorari.
COMPETENZA TERRITORIALE
In Toscana è istituita una sola sede di Corte d’Appello, quella di Firenze, pertanto la competenza territoriale del Tribunale per i Minorenni di Firenze si estende a tutto il territorio della Regione Toscana (per questo è corretto anche denominarlo Tribunale per i Minorenni della Toscana).
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
La Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze è un organo giudiziario specializzato istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, caratterizzato dalla specificità delle funzioni ad esso attribuite, finalizzate alla tutela del minore d’età, come imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale.
Il ruolo dei magistrati minorili è peculiare e differisce profondamente da quello dei magistrati ordinari. Non si limita infatti alla trattazione di procedimenti civili, penali o rieducativi, regolati da norme con particolari caratteristiche, ma comprende anche un’attività di prevenzione primaria e secondaria, soprattutto per l’ufficio requirente.
In materia civile, la Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze ha l’iniziativa processuale a protezione del minore. Ad essa confluiscono informative e le segnalazioni provenienti dalle forze di polizia giudiziaria e dai servizi territoriali (Servizi sociali, Consultori familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), i quali non hanno diretta legittimazione ad agire.
La Procura della Repubblica per i Minorenni, a seguito di eventuali indagini di approfondimento svolte tramite i Servizi operanti sul territorio, formula al Tribunale per i Minorenni, le richieste necessarie volte ad attivare gli opportuni interventi attraverso l’apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale, ovvero, di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva a quella di origine.
La Procura della Repubblica per i Minorenni non è solo organo di promozione dell’azione giudiziaria, ma anche di controllo sull’operato del giudice, nell’interesse del minore. Ciò avviene attraverso la partecipazione alle udienze, l’apposizione dei visti sui provvedimenti, la formulazione di pareri nei procedimenti iniziati su istanza di parte e la proposizione di eventuali reclami contro i decreti.
Un’ulteriore funzione è attribuita dalla legge n. 64/1994, che ha dato ratifica ed esecuzione alle “Convenzioni internazionali in materia di sottrazione internazionali di minori e di rimpatrio” assegnando alla Procura della Repubblica per i Minorenni il ruolo di longa manus dell’Autorità Centrale, predisponendo i ricorsi, partecipando ai procedimenti e curando l’esecuzione dei provvedimenti conclusivi.
In materia penale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni si occupa delle indagini preliminari e dell’esecuzione dei provvedimenti relativi ai reati commessi da minori di anni 18. Spetta al Procuratore della Repubblica promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori nel territorio della Corte d’Appello (o della relativa sezione), ricevendo rapporti, referti, denunce, querele, istanze e richieste concernenti tali reati.
Il procedimento penale minorile è regolato da una normativa peculiare, ispirata alle “Regole minime di Pechino” approvate dall’Assemblea Generale ONU nel 1985. Essa mira a limitare i rischi e i danni derivanti dal contatto del minore con l’apparato giudiziario, favorendo la rapida fuoriuscita dal circuito penale e riducendo al minimo il ricorso alla detenzione, in un’ottica di recupero e rieducazione. Tutte le disposizioni devono essere applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. Il giudice, inoltre, ha l’obbligo di illustrare all’imputato il significato delle attività processuali, nonché il contenuto e le ragioni – anche etico-sociali – delle proprie decisioni (art. 1 c.p.p. min.).
Per accertare l’imputabilità e il grado di responsabilità, nonché per valutare la rilevanza sociale del fatto e adottare le misure penali e civili opportune, il giudice e il Pubblico Ministero acquisiscono informazioni sulle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali del minore. Possono raccogliere notizie anche senza formalità da persone che abbiano avuto rapporti con lui ed acquisire i pareri di esperti (art. 9 c.p.p. min.).
In ogni fase del procedimento, l’Autorità Giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia e di quelli degli enti locali. Al minore è garantita assistenza non solo da parte dei genitori, ma anche da altre persone idonee da lui indicate e ammesse dal giudice.
Infine, l’art. 10 del c.p.p. minorile dichiara inammissibile l’azione civile per il risarcimento del danno derivante da reato. Tale scelta mira a evitare che un procedimento improntato a finalità educative venga snaturato da questioni meramente economiche.